Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, con suo decreto, sentita la Commissione venatoria centrale, restringere il periodo di caccia o di uccellagione, o vietare la caccia o l'uccellagione medesime, anche solo per talune forme o per determinate localita'.

[2]Puo' egualmente, su proposta della Commissione venatoria centrale, spostare fino a sei giorni il periodo delle caccie.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art24 · fonte su Normattiva