Art. 24
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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo', nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, con suo decreto, sentita la Commissione venatoria centrale, restringere il periodo di caccia o di uccellagione, o vietare la caccia o l'uccellagione medesime, anche solo per talune forme o per determinate localita'.
[2]Puo' egualmente, su proposta della Commissione venatoria centrale, spostare fino a sei giorni il periodo delle caccie.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva