Art. 25
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[1]La cattura dei passeri, nelle sole zone dove si coltiva il grano, puo' essere autorizzata dal Prefetto, su proposta della Commissione venatoria provinciale, a persone da questa nominativamente designate, anche in periodo di caccia chiusa salvo che nei mesi di aprile e maggio, purche' sia effettuata con i mezzi di uccellagione che saranno stabiliti con decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.
[2]Sui tetti delle abitazioni rurali e dei fabbricati accessori e' consentita, nelle zone anzidette, salvo che nei mesi di aprile e maggio, la presa di uova, di nidi e di piccoli nati dei passeri.
[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire con proprio decreto, su proposta della Commissione venatoria della Provincia che la cattura ed apprensione di cui sopra avvengano in zone determinate anche durante i mesi di aprile e maggio, ove cio' appaia indispensabile per le esigenze della granicoltura.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva