Art. 26
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[1]L'uccisione e la cattura degli animali feroci o nocivi sono sempre permesse dove la caccia sia aperta per qualche specie di selvaggina; sono permesse altresi' in tempo di caccia proibita agli agenti di vigilanza di cui all'art. 64. Possono inoltre essere permesse, anche in tempo di divieto, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla proposta della competente Commissione venatoria e secondo le modalita' che verranno stabilite di volta in volta. Per il lupo e per la volpe il permesso puo' essere concesso dal Prefetto, su proposta della Commissione venatoria provinciale, a persone da questa nominativamente designate.
[2]La presa di uova, di nidi e di piccoli nati degli animali nocivi e' sempre consentita.
[3]La cattura degli animali feroci o nocivi puo' essere fata anche con lacci, tagliole e bocconi avvelenati, limitatamente alle riserve e bandite o zone recinte, ovvero facilmente sorvegliabili e con le norme da stabilirsi dal regolamento.
[4]Non e' punibile chi abbia ucciso animali feroci o nocivi o di rapina per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di beni propri o di cui abbia la custodia.
[5]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, puo' limitare o anche sospendere, in una o piu' localita' e per periodi di tempo determinati, la caccia di una o piu' specie di animali feroci o nocivi, nonche' la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva