Art. 27
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[1]Durante il periodo della chiusura della caccia, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale, puo' accordare a zoologi e a persone addette ai Gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare od uccidere capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio. Puo' ugualmente autorizzare Osservatori ornitologici, che si occupino di studio delle migrazioni ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche con mezzi non contemplati o vietati dalla presente legge, a condizioni che saranno stabilite volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.
[2]Il Ministro puo' altresi' permettere ovunque, sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolamento.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva