Art. 28
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[1]La caccia non e' consentita, salvo che al proprietario o col suo consenso, nelle appartenenze di ville, abitazioni, parchi e nei fondi chiusi completamente da mura, rete metallica od altra effettiva chiusura, di altezza non minore di metri 1,80 o da corsi d'acqua della profondita' di almeno metri 1.50 e della larghezza di almeno 3 metri,
[2]Il colpevole e' punito, a querela della persona offesa, con la multa da lire 100 a lire 1000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva