Art. 30

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[1]E' vietata la caccia nei terreni vallivi e paludosi dove si eserciti l'industria della pesca, nei canali delle valli salse da pesca, nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato in quelle dove esistano monumenti nazionali, salvo il permesso speciale rilasciato dall'autorita' competente.

[2]Sui laghi e negli stagni di proprieta' privata, anche aperti, e' vietato porre, contro il divieto del proprietario, imbarcazioni, tine, o altro natante per la caccia.

[3]E' in ogni caso vietato sparare in direzione delle abitazioni e delle vie di comunicazione ferroviarie o ordinarie, a distanza minore di 100 metri dalle stesse.

[4]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art30 · fonte su Normattiva