Art. 31
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[1]Il permesso di cacciare o di uccellare, di cui ai precedenti articoli, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
- a)divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;
- b)divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;
- c)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;
- d)divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.
[2]L'uso per i tiri a volo delle quaglie, dei passeri e degli storni e' consentito, anche in tempo di divieto di caccia e di uccellagione, purche' sia documentata per le quaglie la importazione dall'estero e per gli storni ed i passeri la legittimita' della cattura a termini degli articoli 17 e 25.
[3]Le quaglie importate dall'estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.
[4]Non e' consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.
[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva