Art. 31

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[1]Il permesso di cacciare o di uccellare, di cui ai precedenti articoli, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

  • a)divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;
  • b)divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;
  • c)divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;
  • d)divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.

[2]L'uso per i tiri a volo delle quaglie, dei passeri e degli storni e' consentito, anche in tempo di divieto di caccia e di uccellagione, purche' sia documentata per le quaglie la importazione dall'estero e per gli storni ed i passeri la legittimita' della cattura a termini degli articoli 17 e 25.

[3]Le quaglie importate dall'estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.

[4]Non e' consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art31 · fonte su Normattiva