Art. 34

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[1]E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e trampolieri con appostamento fisso (cuccio) nella zona sesta o su specchi d'acqua naturali o artificiali, da capanni preventivamente denunciati alla Commissione provinciale venatoria, nelle zone seconda e terza.

[2]E' pero' consentito lasciar tese le reti nelle ore di notte.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 lire 1000, e da lire 200 a lire 2000 quando si tratti di selvaggina nobile stanziale.

[4]La pena e' da lire 400 a lire 4000 quando il contravventore abbia esercitato la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un'automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art34 · fonte su Normattiva