Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e trampolieri con appostamento fisso (cuccio) nella zona sesta o su specchi d'acqua naturali o artificiali, da capanni preventivamente denunciati alla Commissione provinciale venatoria, nelle zone seconda e terza.
[2]E' pero' consentito lasciar tese le reti nelle ore di notte.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 lire 1000, e da lire 200 a lire 2000 quando si tratti di selvaggina nobile stanziale.
[4]La pena e' da lire 400 a lire 4000 quando il contravventore abbia esercitato la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un'automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva