Art. 38
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[1]Fuori che nelle bandite e nelle riserve, e' fatto divieto di detenere starne, pernici rosse, pernici sarde e coturnici vive a chi non ne abbia ottenuto il permesso dal Prefetto, su parere della Commissione venatoria provinciale.
[2]Chiunque, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, venga in possesso di esemplari vivi della detta selvaggina, che non sia stata introdotta dall'estero a scopo di ripopolamento, entro le quarantotto ore deve darne avviso alla Commissione venatoria provinciale, la quale, pagatone eventualmente il valore, provvede nel piu' conveniente modo alla destinazione della selvaggina stessa.
[3]Il contravventore e' punito colla ammenda da lire 200 a lire 2000 e gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Commissione venatoria provinciale, la quale li destinera', in quanto possibile, al ripopolamento.
[4]Il presente articolo non si applica ai Giardini ed Istituti zoologici, alle Stazioni zootecniche sperimentali, agli Osservatori ornitologici e simili istituzioni.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva