Art. 39
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[1]E' vietato di vendere, detenere per vendere e di acquistare selvaggina nobile stanziale morta, eccettuata quella proveniente dalle riserve e che sara' identificata con apposito contrassegno.
[2]La precedente disposizione non si applica per il cinghiale e, nella Sardegna, per tutta la selvaggina dell'isola, salva la facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste di stabilire il numero dei capi che ogni cacciatore puo' esportare personalmente dall'isola stessa.
[3]Sono, altresi', vietati in ogni tempo il commercio e la detenzione di selvaggina presa con mezzi proibiti.
[4]Dal quinto giorno della chiusura della caccia e' vietato vendere, detenere per vendere e comperare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura della caccia. Tuttavia le Commissioni venatorie provinciali, constatata la legittimita' della cattura, possono prorogare di otto giorni il detto termine a coloro che ne chiedano la dilazione per l'esaurimento delle scorte.
[5]La selvaggina presa nelle localita' in cui e' libera la caccia, non puo' essere trasportata, a scopo di commercio, nelle localita' in cui la caccia di quella determinata specie e' vietata.
[6]Il contravventore e' punito coll'ammenda da lire 50 a lire 500; e, qualora si tratti di selvaggina nobile stanziale, da lire 200 a lire 2000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva