Art. 42
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[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ove non esista nella Provincia una bandita di Stato che egli ritenga sufficiente ai fini del ripopolamento, puo' disporre con suo decreto la costituzione della bandita su terreni di proprieta' di enti pubblici, ed in mancanza od insufficienza di questi, incoraggera' anche con sussidi la formazione della bandita su terreni di privata proprieta'.
[2]La costituzione di bandita, nella quale per ragioni tecniche sia necessario comprendere terreni di privati, puo' essere promossa coattivamente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa col Ministro per la giustizia, sentita la Commissione venatoria provinciale competente, e la Commissione venatoria centrale.
[3]In ogni caso i terreni di proprieta' privata da comprendersi coattivamente nella bandita non possono superare la decima parte della bandita stessa. Le modalita' relative alla costituzione della bandita e le eventuali indennita' sono stabilite nel decreto Ministeriale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva