Art. 43
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[1]I proprietari ed i possessori di terreni, di estensione non inferiore a ettari 300, possono ottenere di costituire i terreni stessi in bandita di rifugio e di ripopolamento per una estensione non superiore ad ettari 2000. Tale limite puo' essere portato ad ettari 4000 per quelle bandite nelle quali si eserciti l'allevamento della selvaggina nobile stanziale, e non si applica nella zona delle Alpi.
[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, udita la Commissione venatoria provinciale, puo' eccezionalmente derogare da tali limiti, quando cio' sia richiesto dalla speciale configurazione o delimitazione del terreno.
[3]In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia se non dopo nove anni dalla data di concessione.
[4]Piu' proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai 300 ettari ciascuno, posso munirsi in consorzio, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento, per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono, purche' nella estensione complessiva indicata nel primo comma.
[5]E' ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati da mura, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da fossi di scolo delle acque della profondita' minima di metri 1,50 e della larghezza di almeno tre metri, o della profondita' di almeno metri 0,90 e della larghezza di metri 1,50 ove si tratti di fossi con acqua perenne.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva