Art. 44

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[1]La costituzione in bandita, di cui al precedente articolo, ha luogo con decreto di concessione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale.

[2]La concessione di bandita puo' essere disposta solo per superfici continue di terreno e qualora la conclusione di essa non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue debbono intendersi quelle che non presentino, complessivamente, interruzioni superiori a due decimi del territorio oggetto della concessione.

[3]La concessione non e' esecutiva, finche' il concessionario non abbia ottemperato ai seguenti obblighi:

  • a)apposizione di segnali perimetrali, collocati a distanza di non piu' di 100 metri l'uno dall'altro e recanti all'altezza di 4 metri e in modo visibile una targa con la scritta: «Bandita di caccia». Tali tabelle possono essere apposte anche ad alberi od a pali di altezza minore di metri 4, o a distanza maggiore di metri 100, purche' da ogni tabella siano visibili le due contigue e purche' le tabelle stesse siano visibili nei punti di accesso. Le anzidette tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilita'. I segnali perimetrali devono essere collocati anche nei confini perimetrali interni, quando nell'interno della bandita si trovino appezzamenti di terreni che il proprietario non abbia ceduti alla bandita stessa, o questa sia attraversata da strade; quando pero' tali strade siano di larghezza non superiore ai 2 metri, sara' ritenuta sufficiente l'apposizione di un segnale perimetrale agli ingressi;
  • b)assunzione di guardie giurate, autorizzate a termine dell'articolo 64 della presente legge, in numero da fissarsi nel decreto di concessione, per la continua ed efficace sorveglianza della zona bandita.

[4]Le disposizioni di cui al precedente comma si osservano anche per le bandite demaniali.

[5]Le bandite comunque esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge sono soggette a decreto di concessione e a tutte le condizioni che per la concessione medesima, come per le altre relative al funzionamento delle bandite, sono previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art44 · fonte su Normattiva