Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita, selvaggina colpita fuori di essa.
[2]Il Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, puo' con proprio decreto stabilire una speciale zona di protezione intorno alla bandita, per i fagiani ed altra selvaggina, nobile stanziale, non appartenente alla fauna di quella localita' e che venga introdotta ed allevata nella bandita.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda, da lire 100 a lire 1000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva