Art. 47

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[1]La concessione di costituzione di terreni in bandita non puo' esser fatta per un periodo superiore a quindici anni ed e' rinnovabile.

[2]La concessione e' revocabile con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione centrale, quando nella conduzione della bandita non siano state osservate le norme di legge o del decreto di concessione.

[3]In tale caso l'Associazione provinciale dei cacciatori ha diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, previo pagamento del valore di essa al proprietario, allo scopo di provvedere al ripopolamento di altre zone della Provincia. La stessa disposizione si applica nel caso di rinuncia alla concessione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art47 · fonte su Normattiva