Art. 5
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[1]Agli effetti della presente legge il territorio del Regno e' diviso nelle seguenti zone faunistiche:
[2]1° Alpi;
[3]2° Vallate del Po, dei suoi affluenti e dei fiumi delle Tre Venezie;
[4]3° Vallate dell'Arno, del Tevere ed altre analoghe, peninsulari ed insulari;
[5]4° Appennini e montagne della Sardegna e della Sicilia;
[6]5° Estuario veneto e localita' assimilabili di pianura, quali: lagune, fiumi, laghi naturali e artificiali, paludi e specchi d'acqua;
[7]6° Litorale del Continente e delle Isole.
[8]I confini tra l'una e l'altra zona sono fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, su parere della Commissione venatoria centrale e sentite le Commissioni venatorie provinciali interessate.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva