Art. 51
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[2]Le stesse disposizioni valgono anche per le riserve comunque preesistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
[3]L'estensione minima, pero', e' di ettari 100, anziche' di ettari 300, salvo che si tratti di terreni recinti, secondo quanto e' previsto dall'art. 43.
[4]Le tabelle di cui all'art. 44, devono portare la scritta,
[5]«Riserva di caccia» od altra equivalente.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva