Art. 51

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[1]Le disposizioni contenute negli articoli 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 ultimo comma, 46, 47 e 48 di questa legge si applicano alle riserve di caccia.

[2]Le stesse disposizioni valgono anche per le riserve comunque preesistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

[3]L'estensione minima, pero', e' di ettari 100, anziche' di ettari 300, salvo che si tratti di terreni recinti, secondo quanto e' previsto dall'art. 43.

[4]Le tabelle di cui all'art. 44, devono portare la scritta,

[5]«Riserva di caccia» od altra equivalente.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art51 · fonte su Normattiva