Art. 53
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[1]Per la costituzione delle riserve aperte di caccia, il concessionario deve pagare annualmente la tassa di lire 1,50 all'ettaro fino a 1000 ettari; di lire 1 all'ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; e di lire 0,50 all'ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari.
[2]Nella zona delle Alpi la tassa per l'estensione eccedente i primi 500 ettari e' ridotta a lire 0,10 all'ettaro. Le riserve dei Comuni e di altre Amministrazioni pubbliche della stessa zona, quando siano gestite dalla rispettiva Associazione provinciale dei cacciatori, sono esenti da tassa.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva