Art. 54
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[1]La costituzione di riserva di caccia per ogni Provincia e' consentita di preferenza nelle zone di montagna e di collina e dove la riserva si presenti adatta al rifugio e al ripopolamento della selvaggina.
[2]Non e' ammessa la Costituzione di riserva ai confini di una bandita di ripopolamento appartenente ad altro proprietario.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva