Art. 55

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[1]Ai proprietari od affittuari di riserve di caccia e' fatto obbligo di curare il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche con l'immissione nella riserva stessa, quando occorra, di sufficienti capi di selvaggina.

[2]E' fatto comunque obbligo di favorire la moltiplicazione della selvaggina stanziale, esistente nella riserva.

[3]La inosservanza di tali obblighi importa decadenza dalla concessione di riserva, da pronunciarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione venatoria centrale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art55 · fonte su Normattiva