Art. 57

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[1]Nelle riserve, la caccia e l'uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario e suoi famigliari e da chi abbia dal concessionario medesimo ottenuto il permesso scritto o sia da lui accompagnato.

[2]E' considerato come esercizio della caccia in riserva altresi' quello lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesa ed argini rispettivi, anche se d'uso pubblico, che attraversino la riserva.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art57 · fonte su Normattiva