Art. 57
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[1]Nelle riserve, la caccia e l'uccellagione possono essere esercitate, entro il periodo venatorio, solo dal concessionario e suoi famigliari e da chi abbia dal concessionario medesimo ottenuto il permesso scritto o sia da lui accompagnato.
[2]E' considerato come esercizio della caccia in riserva altresi' quello lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti e canali delle valli salse da pesa ed argini rispettivi, anche se d'uso pubblico, che attraversino la riserva.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva