Art. 58
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[1]Quando i confini della, riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale della riserva medesima.
[2]Quando nell'interno di una riserva esistano terreni liberi, deve essere egualmente rispettata la distanza di metri 50 dal confine perimetrale interno della riserva.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva