Art. 59
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[1]In caso di affitto di una riserva, il relativo contratto non e' riconosciuto, agli effetti della presente legge, se non sia dato comunicato al Ministero dell'agricoltura e foreste e da questo vistato, sentita la Commissione venatoria provinciale.
[2]L'affittuario e' tenuto a pagare la tassa di cui all'art. 53 ridotta alla meta', indipendentemente da quella dovuta dal locatore.
[3]Il subaffitto della riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva