Art. 6
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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentito il parere della Commissione venatoria centrale e interpellate le Commissioni venatorie delle Provincie interessate, alla suddivisione del Regno in Compartimenti venatori, a seconda, delle speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna propria a ciascun Compartimento. Tale suddivisione puo' sempre essere dal Ministro modificata con le modalita' anzidette.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva