Art. 61
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[1]Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni a privati, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta' dei beni stessi.
[2]L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto della superficie delle singole Provincie; in detto quinto non vengono calcolate le riserve Reali, ne le bandite e riserve che siano affidate in gestione all'Associazione provinciale dei cacciatori, ne' le bandite demaniali.
[3]Le precedenti disposizioni non si applicano alla zona delle Alpi.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva