Art. 62

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[1]Nelle Provincie ove sia rimasta in vigore sino alla pubblicazione della presente legge la facolta' dei Comuni di costituire riserve di caccia comunali su tutto il territorio non riservato dei privati, tale facolta' continua ad aver vigore limitatamente ai territori compresi nella zona delle Alpi, a condizione che i Comuni concedano tale territorio all'Associazione provinciale dei cacciatori o alle sezioni di essa, col corrispettivo della media dei canoni del decennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

[2]Gli speciali contratti stipulati dai Comuni, anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, continueranno ad aver vigore fino alla scadenza in essi prevista, ed, in ogni modo, non oltre i cinque anni dalla data suddetta.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art62 · fonte su Normattiva