Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione delle licenze o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che trovino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o all' uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'art. 2.
[2]Gli agenti predetti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si commetta un reato preveduto da questa legge, possono altresi', con la osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni ed a perquisizioni e, in generale, valersi dei poteri concessi dallo stesso Codice alle autorita' di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva