Art. 66

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[1]Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione delle licenze o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che trovino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o all' uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento di caccia, ai sensi dell'art. 2.

[2]Gli agenti predetti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si commetta un reato preveduto da questa legge, possono altresi', con la osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni ed a perquisizioni e, in generale, valersi dei poteri concessi dallo stesso Codice alle autorita' di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art66 · fonte su Normattiva