Art. 67
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[1]Gli agenti i quali accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale del quale devono trasmettere copia alla Commissione venatoria provinciale.
[2]Nei casi di reato, nulla e' innovato alle disposizioni del Codice di procedura penale per quanto concerne il sequestro delle armi, munizioni, ordigni e strumenti usati per la caccia o l'uccellagione. Cosi' pure nulla e' innovato alle disposizioni del Codice penale per quanto riguarda la confisca delle armi, munizioni, ordigni e strumenti predetti.
[3]Se fra le cose sequestrate trovisi selvaggina viva, gli agenti, salvo che non si tratti di richiami, la liberano sul posto o in localita' prossima, purche' adatta, facendone particolareggiata menzione nel processo verbale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva