Art. 70
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[1]L'applicazione delle sanzioni prevedute da questa legge non pregiudica l'applicabilita' di quelle stabilite da altre leggi.
[2]Nel caso di recidiva per uno stesso reato previsto dalla presente legge, la pena e' raddoppiata, ed a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, puo' essere aggiunta la pena della reclusione, ovvero dell'arresto, sino a due mesi.
[3]Se la violazione e' commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 64, applicano le pene stabilite nel comma precedente. In caso di recidiva e' sempre aggiunta la pena della reclusione o dell'arresto fino a tre mesi, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva