Art. 70

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[1]L'applicazione delle sanzioni prevedute da questa legge non pregiudica l'applicabilita' di quelle stabilite da altre leggi.

[2]Nel caso di recidiva per uno stesso reato previsto dalla presente legge, la pena e' raddoppiata, ed a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione, puo' essere aggiunta la pena della reclusione, ovvero dell'arresto, sino a due mesi.

[3]Se la violazione e' commessa da chi esercita il commercio della selvaggina o da uno degli agenti di cui all'art. 64, applicano le pene stabilite nel comma precedente. In caso di recidiva e' sempre aggiunta la pena della reclusione o dell'arresto fino a tre mesi, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art70 · fonte su Normattiva