Art. 78
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[1]Negli Istituti zoologici delle Regie universita', nei Regi istituti superiori di agricoltura e negli Istituti sperimentali zootecnici puo' essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.
[2]Presso gli stessi enti possono essere istituiti Osservatori ornitologici, e puo' essere ai medesimi affidato l'incarico di eseguire ricerche scientifiche e di preparare materiale a scopo di istruzione venatoria.
[3]Possono concedersi per concorso, ogni anno, borse di studio:
- a)a laureati in agraria o in scienze naturali, per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;
- b)al personale della Milizia nazionale forestale, che voglia apprendere in Italia od all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostri di averne l'attitudine.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva