Art. 78

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[1]Negli Istituti zoologici delle Regie universita', nei Regi istituti superiori di agricoltura e negli Istituti sperimentali zootecnici puo' essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

[2]Presso gli stessi enti possono essere istituiti Osservatori ornitologici, e puo' essere ai medesimi affidato l'incarico di eseguire ricerche scientifiche e di preparare materiale a scopo di istruzione venatoria.

[3]Possono concedersi per concorso, ogni anno, borse di studio:

  • a)a laureati in agraria o in scienze naturali, per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;
  • b)al personale della Milizia nazionale forestale, che voglia apprendere in Italia od all'estero l'arte di allevare la selvaggina e dimostri di averne l'attitudine.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art78 · fonte su Normattiva