Art. 81
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[1]Il presidente della Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani e' nominato dal Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista.
[2]Il presidente medesimo nomina, d'intesa col C.O.N.I., e presiede un Direttorio costituito secondo le modalita' dello statuto federale.
[3]Del Direttorio fanno anche parte di diritto il segretario generale del C.O.N.I. ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva