Art. 9

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[1]Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

[2]Colui che, munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, a termini del precedente comma, e' punito con l'ammenda da lire 20 a lire 30.

[3]Non si procede contro colui che nel termine di cinque giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata una somma corrispondente al minimo dell'ammenda predetta, esibendo in pari tempo la licenza. In seguito a tale pagamento l'agente restituisce l'arma, le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione, redigendo verbale da trasmettersi alla Commissione venatoria provinciale insieme con l'ammontare della somma versata.

[4]Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento di cui al comma precedente, il verbale di accertamento della contravvenzione e' trasmesso al pretore per il procedimento penale.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art9 · fonte su Normattiva