Art. 91

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo per quanto e' disposto dagli articoli 19, 20, 21, 23, 44 ultimo comma, 51 secondo comma, e 62 e per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura delle caccie primaverili del 1931, limitatamente al territorio delle vecchie Provincie, la presente legge entrera' in vigore il giorno 1° agosto 1931 - Anno IX.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art91 · fonte su Normattiva