Art. 91
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[1]Salvo per quanto e' disposto dagli articoli 19, 20, 21, 23, 44 ultimo comma, 51 secondo comma, e 62 e per quanto riguarda le date di apertura e di chiusura delle caccie primaverili del 1931, limitatamente al territorio delle vecchie Provincie, la presente legge entrera' in vigore il giorno 1° agosto 1931 - Anno IX.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.
Testo vigente dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva