Art. 108
[1](Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.
[3]Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva