Art. 114
[1](Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]((Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non piu' che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio e' concesso nella misura della meta' della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sara' superiore alla meta' di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore.
[3]Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di piu' di due aule e senza abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo.
[4]Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale e' stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25.
[5]Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto e' disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni)).
Testo vigente dal 27 giugno 1930, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva