Art. 111
[1](Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo e' concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.
[3]Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.
[4]Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva