Art. 113
[1](Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facolta' di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva