Art. 118
[1](Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211).
[2]Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto.
[3]Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva