Art. 125
[1](Articolo unico R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66).
[2]E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di sospender con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunita', l'applicazione in alcuni dei Regi Provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva