Art. 139
[1](Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario.
[3]Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva