Art. 142
[1](Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avra' luogo nel termine normale dei trasferimenti. 8 Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purche' vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727
8Il Regio Decreto 17 marzo 1930, n. 727 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere trasferiti pure da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'Opera nazionale Balilla".
Testo vigente dal 27 giugno 1930, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva