Art. 15
[1](Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva