Art. 12

[1](Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125; tabella n. 37 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.

[3]La sede del loro ufficio e' presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.

[4]Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo e' indicato nella tabella B.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art12 · fonte su Normattiva