Art. 12
[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.
[3]La sede del loro ufficio e' presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.
[4]Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo e' indicato nella tabella B.
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