Art. 152
[1](Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.
[3]Le dimissioni dell'incolpato, tuttoche' accettate, non impediscono ne' interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva