Art. 151
[1](Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).
[2]Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podesta' secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva