Art. 151

[1](Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641).

[2]Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podesta' secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art151 · fonte su Normattiva