Art. 156
[1](Art. 159 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il maestro in soprannumero e' considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarita'.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva