Art. 159
[1](Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.
[3]La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.
[4]Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva