Art. 159

[1](Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

[3]La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

[4]Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art159 · fonte su Normattiva