Art. 62

[1](Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722; art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360).

[2]Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base:

  • a)alla spesa organica di ciascun Comune al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato F;
  • b)alle percentuali stabilite con la tabella allegato D.

[3]L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti e' determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed e' corrisposto in due rate semestrali.

[4]La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.

Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art62 · fonte su Normattiva