Art. 165
[1](Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).
[2]Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.
[3]Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.
[4]Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.
[5]Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito. 31
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023
31Il D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1023 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".
Testo vigente dal 7 febbraio 1960, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva