Art. 167
Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva